Aree idonee 2026: dove si può davvero fare fotovoltaico a terra
ENERGIA · 15 MAGGIO 2026 · LETTURA 7 MINLa Legge 4/2026 ha riscritto la geografia delle rinnovabili: nuove distanze, limiti sulla superficie agricola, agrivoltaico con asseverazione. Come leggere un terreno con gli occhi del nuovo Testo Unico FER.
• La Legge 4/2026 (conversione del D.L. 175/2025) riporta la disciplina delle aree idonee direttamente nel Testo Unico FER, dopo l'annullamento del vecchio decreto ministeriale.
• Ampliate le categorie idonee ex lege: tra le altre, aree agricole entro 350 m dagli stabilimenti industriali (prima 500 m) e fasce entro 300 m dalle autostrade.
• Fotovoltaico a terra in zona agricola: vietato in via generale, salvo eccezioni (CER, progetti PNRR/PNC, siti già occupati); l'agrivoltaico “elevato” resta possibile con asseverazione dell'80% della PLV.
• Le superfici agricole idonee per regione devono restare tra lo 0,8% e il 3% della SAU , agrivoltaico incluso.
Perché la mappa è cambiata
Dopo l'annullamento del DM “Aree idonee”, il legislatore ha scelto la strada della fonte primaria: con il D.L. 175/2025, convertito nella Legge 15 gennaio 2026, n. 4 , il perimetro delle aree idonee è ora scritto direttamente nel Testo Unico FER. Per chi possiede, cerca o valuta terreni, la conseguenza è concreta: l'idoneità di un'area non è più una valutazione caso per caso, ma in buona parte una proprietà geometrica — dipende da cosa c'è intorno e a quale distanza.
Le aree idonee ex lege
Rientrano tra le aree idonee individuate direttamente dalla legge, con iter autorizzativi semplificati e termini ridotti:
Siti già occupati da impianti della stessa fonte, per modifica, rifacimento o potenziamento senza incremento dell'area occupata
Cave e miniere cessate , discariche chiuse o ripristinate, siti oggetto di bonifica
Aree interne agli stabilimenti industriali
e aree agricole entro 350 metri dagli stabilimenti (il limite era 500 m, ed è caduto il requisito dell'AIA)
Fasce adiacenti alle autostrade entro 300 metri e siti nella disponibilità di ferrovie, concessionarie autostradali e aeroporti
Aree industriali, commerciali e logistiche
, coperture di parcheggi, edifici e pertinenze, invasi idrici e laghi di cava
A queste si aggiungono le aree individuate dalle leggi regionali (da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore, quindi entro la primavera 2026) e le zone di accelerazione previste dal TU FER, mappate sulla Piattaforma nazionale delle aree idonee.
Zona agricola: la regola e le eccezioni
Per il fotovoltaico con moduli a terra in zona classificata agricola la regola generale resta il divieto , a tutela del suolo coltivato. Le eccezioni principali: progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili , progetti finanziati da PNRR o PNC , e gli interventi su siti dove un impianto c'è già (senza aumentare l'area occupata), oltre ai siti degradati visti sopra.
Diverso il caso dell' agrivoltaico , che la legge ora definisce come impianto che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali: moduli elevati da terra, spazio per i mezzi agricoli, tecnologie di monitoraggio. È ammesso, ma con due presidi: una dichiarazione asseverata che l'impianto garantisce almeno l'80% della produzione lorda vendibile agricola, e controlli comunali nei 5 anni successivi sulla continuità dell'attività.
IL NUMERO DA RICORDARE0,8% – 3% della SAU regionale
È la forbice entro cui ogni Regione deve contenere le superfici agricole qualificate idonee — includendo nel conteggio anche le superfici già occupate da agrivoltaico. Un “contatore SAU” pubblico ne monitora il consumo.
Come cambia lo screening di un terreno
Con un'idoneità sempre più “geometrica”, la domanda giusta su un terreno non è più solo che zona è , ma cosa c'è intorno e a che distanza : uno stabilimento entro 350 metri, un'autostrada entro 300, un impianto esistente, una cava dismessa. E poi i livelli che la legge non tocca: vincoli paesaggistici e ambientali, Rete Natura 2000, rischio idraulico, e la disponibilità di rete — la capacità della cabina primaria resta spesso il vero collo di bottiglia.
Per proprietari e sviluppatori la sequenza sensata nel 2026 è: prima lo screening documentale (destinazione, distanze, vincoli, perimetri regionali), poi l'opzione sul terreno e la progettazione. Firmare prima di misurare significa pagare opzioni su aree che non potranno mai ospitare l'impianto.
• Legge 15 gennaio 2026, n. 4 (conversione del D.L. 21 novembre 2025, n. 175 — “Decreto Aree idonee”)
• Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) e D.Lgs. 199/2021, art. 20 e segg.
• Nota esplicativa ANCI sulle aree idonee e l'agrivoltaico (febbraio 2026)
• DM Agrivoltaico (incentivi PNRR) e piattaforma nazionale delle aree idonee
Articolo informativo aggiornato al 15 maggio 2026: non costituisce consulenza legale o tecnica. Le leggi regionali attuative possono introdurre ulteriori criteri: verifica sempre il quadro vigente sulla tua area con un professionista abilitato.
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